Versione stampabile | pubblicato il 26 Ottobre 2016

Obbligo di Formazione Professionale Continua – Modifiche al Codice Deontologico e al Regolamento per l’Aggiornamento e lo Sviluppo Professionale Continuo

Il Consiglio Nazionale Architetti PPC nella seduta del 7 settembre 2016 ha approvato due documenti uno di modifica all’articolo 9 – Aggiornamento professionale – del Codice Deontologico e l’altro di proposta di modifica, presso il Ministero competente, al Regolamento per l’Aggiornamento e lo Sviluppo Professionale Continuo.

L’obiettivo della modifica dell’art. 9 del Codice deontologico è di consentire, al termine del primo triennio sperimentale, un’uniforme e chiara applicabilità delle eventuali sanzioni disciplinari, proporzionandole alla effettiva mancata acquisizione dei Crediti Formativi Professionali.

Si riporta il nuovo articolo modificato:

Art. 9 (Aggiornamento professionale)

  1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
  2. In deroga all’art. 41 commi 2, 3 e 4 del presente Codice:

− la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l’irrogazione della censura;

− la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

Le proposte di modifica del Regolamento al vaglio del Ministero, riguardano aspetti specifici delle procedure disciplinari, con il fine di rendere le procedure uniformi a livello territoriale, introducendo dei meccanismi semplificati e chiari.

Le proposte di modifica al Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo che varranno, comunque, a partire dal 1 gennaio 2017, una volta acquisito il parere favorevole del Ministro della Giustizia, dovranno essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e saranno tempestivamente divulgate.

Per chiarimenti e informazioni sulla situazione dei crediti formativi ogni iscritto può consultare la pagina del portale im@teria all’indirizzo: https://imateria.awn.it/se/architettipn, accedendo quindi alla propria posizione.

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