Versione stampabile | pubblicato il 06 Novembre 2013

ASS n. 6 del Friuli Occidentale

L’ASS n.6 Friuli Occidentale, con la nota allegata ha comunicato che, anche sulla base del parere del Ministero delle Infrastrutture del 16.03.2010 sui contenuti dell’art. 20 del DPR 380/2001 e, da una attenta lettura del D.L. 21.06.2013, ritiene che il parere dell’Azienda Sanitaria risulti pertinente solamente per i casi in cui la verifica in ordine alla conformità dei progetti alle norme igienico sanitarie e dei luoghi di lavoro comporti valutazioni tecnico discrezionali da parte dell’Ufficio Comunale competente e quindi solamente per gli interventi che prevedono una deroga ai requisiti igienico-sanitari definiti dalla normativa vigente ivi compreso quello previsto dal D. Lgv. 81/08 e s.m.i. in materia di caratteristiche dei luoghi di lavoro e gli Strumenti Urbanistici Comunali e i Regolamenti per l’Igiene Comunali.
In tutti gli altri casi gli inteventi sono per l’appunto assoggettabili ad autocertificazione del progettista.