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Nuova richiesta disponibilità per Commissioni locali del Paesaggio per aggiornamento elenco interno

Scheduled ELENCHI

In base al Regolamento di attuazione della L.R. n. 5/2007 le Amministrazioni locali possono richiedere al nostro Ordine all’atto della formazione o rinnovo della commissione locale del paesaggio, di indicare dei nominativi da inserire in dette commissioni.

Al fine di aggiornare l’elenco esistente presso l’Ordine, sia per quanto riguarda la disponibilità che le effettive competenze, si invitano i colleghi interessati e che non abbiano già confermato la propria disponibilità, a segnalare il proprio interesse all’Ordine, entro la giornata di mercoledì 7 marzo 2018.

Documenti da inviare all’Ordine, contestualmente alla richiesta d disponibilità,  tramite  PEC oappc.pordenone@archiworldpec.it [1]

1.Curriculum, in forma sintetica, contenuto in max 5 pagine, possibilmente prendendo come schema il modello CV europeo.

Il curriculum dovrà indicare, oltre ai dati generali del professionista, le specifiche qualifiche riferite alle tematiche del settore quali:


Il curriculum dovrà riportare l’autocertificazione del professionista nella quale si dichiari:

2.Copia di un documento di identità valido.

Da parte dell’amministrazione, “il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dei requisiti di legge”.

Fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità, si ricorda anche che i componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica per  “garantire la differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio”.

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A maggior chiarimento si riportano gli art. 9-10-11 del Capo III “Disposizioni per il funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio” cui al DPR n. 267/Pres. del 29.09.2009.

Art. 9
(Commissione locale per il paesaggio)

  1. Ai sensi dell’articolo 59 della Legge regionale, i Comuni, in forma singola, consorziata o associata, istituiscono la “Commissione locale per il paesaggio”, di seguito denominata “Commissione locale”, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri
    obbligatori ai fini del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale.
  2. I Comuni regolamentano la composizione, le modalità di nomina, le modalità di convocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle decisioni, la durata e la sostituzione dei componenti, l’indennità, fatto salvo quanto disposto all’articolo 183, comma 3 del Codice per la partecipazione assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate.
  3. Il regolamento, può attribuire alla Commissione locale ulteriori compiti tra i quali l’espressione di pareri, valutazioni e stime nell’ambito di procedimenti di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del Codice nonché di qualificati pareri in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio nel più vasto contesto del governo del territorio.

Art. 10
(Requisiti dei componenti della Commissione locale per il paesaggio)

  1. La Commissione locale, organo di natura collegiale, è composta da almeno 3 membri esterni all’amministrazione comunale.
  2. I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinenti una delle seguenti materie:
    • tutela paesaggistico – ambientale;
    • storia dell’arte e dell’architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale;
    • restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
    • progettazione edilizia e architettonica;
    • progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;
    • scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale;
    • scienze geologiche.
  3. La scelta dei componenti deve tenere in considerazione l’esperienza maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle materie di cui al comma 2 nonché eventuali ulteriori esperienze professionali, la partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

Art. 11
(Incompatibilità)

  1. Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione locale i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all’esame della Commissione locale, nonché i componenti della Commissione edilizia del medesimo Comune.
  2. Sono fatte salve tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.