Versione stampabile | pubblicato il 22 Gennaio 2020

Formazione Professionale Continua triennio 2017-2019 – ravvedimento operoso possibile fino al 30 giugno 2020

Si ricorda che entro il 31 dicembre 2019, termine del secondo triennio formativo (2017/2019), è necessario ottemperare all’obbligo di aggiornamento professionale continuo, acquisendo i 60 crediti formativi complessivi (di cui 48 CFP ordinari e 12 CFP sulle tematiche delle discipline ordinistiche).

Si fa presente che chi non è in regola con l’obbligatorietà formativa per il primo triennio (2014/2016), dovrà comunque recuperare i crediti formativi mancanti del primo triennio ed effettuare quelli del secondo triennio (2017/2019) entro l’anno.

Si ricorda che dal 31 dicembre 2019 ci sono 6 MESI di tempo per recuperare i CFP ancora non maturati, dopodiché scatterà in automatico la procedura disciplinare che porterà a sanzioni che possono variare dalla Censura alla Sospensione dall’Ordine, a seconda del numero dei CFP mancanti, come previsto dall’art. 9 del Codice Deontologico.

In base all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore la formazione continua per gli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

Dal 1° gennaio 2017 sono in vigore le nuove “Linee Guida” approvate dal CNAPPC alle quali si rimanda per ogni chiarimento e per tutti gli approfondimenti al link

Per conoscere la propria situazione formativa basta accedere, con le proprie credenziali, al portale della formazione iM@teria dove si può verificare il monte crediti maturato e in caso di difformità è possibile contattare la Segreteria dell’Ordine o l’Ente /Ordine Organizzatore.

Oltre a quanto specificato nelle Linee Guida, si mette in evidenza i capitoli riguardanti le autocertificazioni e gli esoneri, ricordando che la richiesta di esonero deve essere obbligatoriamente richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno

AUTOCERTIFICAZIONE
Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa nella piattaforma iM@teria, a registrare i CFP ottenuti per le seguenti attività/eventi formativi:

  • corsi abilitanti relativi a sicurezza, VVFF, acustica (organizzati da altri Ordini professionali o Enti autorizzati);
  • le attività di cui al punto 5.3 linee guida;
  • le attività/ eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere d), e), f) linee guida
  • le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2 delle linee guida

L’iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, deve inviare contestualmente all’Ordine Territoriale: un’autocertificazione di evidenzia legale unitamente a copia di documento di identità e altra documentazione a supporto (biglietti d’ingresso, attestati, programma corsi, ecc.)

L’Ordine territoriale, entro 60 gg dalla ricezione dell’istanza, provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le attuali Linee Guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell’operato degli Ordini territoriali in coerenza con l’art.2 comma g del Regolamento.
Verranno valutate solamente le domande complete di tutti gli allegati.

ESONERI – La scadenza per la richiesta è il 31 dicembre di ogni anno
Il  Consiglio  dell’Ordine,  su  domanda  motivata  e  documentata  dell’interessato,  può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

  1. maternità, paternità e adozione, riducendo l’obbligo formativo di – 20 C.F.P. per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio, ivi compresi i 4 C.F.P. in materia di discipline ordinistiche;
  2. malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
  3. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
  4. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale (sempre tramite piattaforma iM@teria), per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

  • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione
  • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
  • non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

L’esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.

Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo l’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.