Versione stampabile | pubblicato il 02 Agosto 2013

Istituzione Consigli di disciplina

La legge di riforma degli ordinamenti professionali, DPR 137/2012, all'art. 8 istituisce i "Consigli di disciplina", organismi costituiti presso ogni Ordine territoriale cui sono affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

Per la designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina è stato emanato un regolamento (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2012) che ne disciplina i criteri e le modalità di designazione.
Il Consiglio di Disciplina sarà composto da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri del corrispondente Consiglio dell'Ordine (11 componenti).

Il Consiglio di Disciplina resterà in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine, e quindi per il quadriennio 2013-2017

Entro e non oltre 30 giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, dovranno essere presentate le candidature per la nomina a componente del Consiglio di Disciplina. 

Il numero di domande di partecipazione dovrà essere almeno pari al doppio del numero dei consiglieri (22 nominativi) che il Presidente del Tribunale sarà chiamato a designare. 

Gli Iscritti interessati dovranno presentare la domanda ed il curriculum vitae in forma scritta presso la Sede del Consiglio Provinciale dell’Ordine al dipendente addetto, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità ex art.38 del D.P.R. 445/2000 entro le ore 12.00 dell'11.10.2013 

Il Consiglio dell'Ordine, nei 30 giorni successivi al termine per la presentazione delle candidature, e quindi entro 60 giorni dal suo insediamento, dovrà individuare i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale. 

I requisiti per la presentazione della candidatura sono i seguenti: 

• non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio dell'Ordine;
• non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio dell'Ordine:
• non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione alla reclusione, per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o superiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo;
• non essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
• non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della candidatura a componente il Consiglio di Disciplina;
• avere una anzianità di scrizione almeno pari a 5 anni
• aver preso piena conoscenza del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, pubblicato sul BUMG n. 23 del 15 dicembre 2012;
• essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.