Versione stampabile | pubblicato il 30 Gennaio 2020

Scaduto il 29.02.2020 il termine per il pagamento della quota iscrizione Albo anno 2020

La scadenza per il pagamento della quota d’iscrizione all’Albo, per l’anno 2020, è il 29 FEBBRAIO 2020

  • Per tutti gli Iscritti all’Albo fino all’anno 2017 compreso: € 310,00
  • Per tutti gli Iscritti all’Albo a partire dall’anno 2018 compreso: € 250,00
    Quota ridotta per il primo anno di iscrizione e per i due successivi
  • Per coloro che si iscrivono nel 2° semestre il contributo è ulteriormente ridotto a € 125,00
  • Per i nuovi iscritti all’albo che provvederanno all’iscrizione dal 1° luglio compreso potranno godere, unicamente per il primo anno, del dimezzamento della quota prevista e cioè l’importo versato sarà pari ad €  125,00
  • Per le re-iscrizioni dal 1° luglio compreso potranno godere del dimezzamento della quota prevista, con importo pari a € 155,00
  • Per le STP € 310,00

Pagamento esclusivamente tramite bollettino PagoPA ricevuto tramite e-mail e PEC

Il DL 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 ha previsto l’obbligo di adesione al sistema dei pagamenti elettronici per gli Enti Pubblici, i quali devono far transitare dalla piattaforma elettronica tutti i pagamenti ad essi spettanti (PagoPA).
Per agevolare il pagamento della quota, in modo automatico e sicuro, invieremo ai tuoi indirizzi di posta elettronica e PEC l’avviso Pago PA (simile ad un bollettino MAV) contenente gli estremi dell’Ordine, i dati anagrafici, l’importo da versare, la descrizione del servizio, le modalità di pagamento e un codice a barre per gli sportelli automatici abilitati.
Il sistema Pago PA permette agli utenti di utilizzare qualunque sistema di pagamento elettronico (carta di credito, bonifico bancario, bollettino postale, Lottomatica).
Non possono esser accettate altre forme di pagamento.

Mancato versamento
Il mancato pagamento del contributo non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall’Ordine ma, al contrario, può dar luogo a giudizio disciplinare a norma dell’art. 50 del R.D. 2537/1925.
Riportiamo integralmente l’art. 3 del Regolamento Gestione Quote approvato da questo Consiglio

Mancato versamento nei termini stabiliti

1. Decorso inutilmente il termine di adempimento così come stabilito dall’art. 2, l’iscritto moroso dovrà corrispondere, oltre all’importo del contributo dovuto, una somma ulteriore rappresentata dagli interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo effettivo e dalle spese vive amministrative sostenute per la gestione dell’omesso pagamento.

2. Per non intraprendere provvedimenti disciplinari riconducibili a dimenticanze od incomprensione, la procedura adottata dall’Ordine in caso di mancato versamento nei termini e modi di cui all’art. 2, sarà la seguente:

– entro trenta giorni dopo la scadenza del termine fissato ex art. 2, l’Ordine provvederà ad inviare all’iscritto moroso una prima comunicazione, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R, sollecitando il pagamento della quota, con l’aggravio degli interessi legali e le spese amministrative di cui all’art. 2, e indicando una nuova data di scadenza;

– una volta spirato il termine di cui alla precedente lett. a) senza che l’iscritto abbia pagato quanto indicato nella comunicazione di cui alla lettera a), l’Ordine provvederà entro ulteriori trenta giorni ad inviare un secondo sollecito, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R nel quale saranno indicati i nuovi importi e la nuova scadenza;

– decorso inutilmente anche il temine di cui alla lettera b), il Consiglio dell’Ordine comunicherà al Consiglio di Disciplina il nominativo del moroso. Il Presidente del Consiglio di Disciplina assegnerà ad un Collegio la questione disciplinare. Questo avvierà il procedimento disciplinare secondo quanto previsto dagli artt. 43 e seguenti del R.D. 2537/1925, che potrà concludersi con la sospensione a tempo indeterminato dell’iscritto e l’avvio della procedura per la riscossione coatta delle somme dovute dall’iscritto;

– dal momento della comunicazione al Consiglio di Disciplina, di cui alla lettera c), ogni decisione in merito non potrà che essere presa che dallo stesso Consiglio di Disciplina nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37, Podestà disciplinare, del Codice deontologico e nei limiti previsti dalla norma.

3. L’iscritto che ometta il pagamento del contributo d’iscrizione nel termine di cui all’art. 2, già dal primo avviso di sollecito di cui all’art. 3, c. 2, lett. a), non potrà essere nominato nelle commissioni e non potrà godere di alcun servizio fornito dall’Ordine (quali ad esempio: convenzioni, Europaconcorsi, ecc.).