Versione stampabile | pubblicato il 27 Marzo 2015

Inarcassa

Con  la  nota  n.  13/Pres/2015  del  22  gennaio  2015  sono  stati  chiesti  chiarimenti  al Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito alla nota n. 448  – novembre 2014 del centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).  
Con tale documento il CNI prende in considerazione il caso di un soggetto iscritto ad un  albo  professione  e  titolare  di  un  rapporto  di  lavoro  dipendente,  al  quale  si “garantisce”  la  possibilità  di  svolgere,  senza  obbligo  di  apertura  della  partita  IVA, collaborazioni definite “occasionali”, per le quali non è richiesto il rispetto né del limite temporale (30 giorni), né di quello economico (pari a 5.000).
Il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  con  il  protocollo  n.  4594  del  25  febbraio 2015, ha precisato “che, nel caso rappresentato (dal CNI), qualora l’attività svolta dal soggetto  rientrasse  tra  le  attività  tipiche  della  professione  per  il  cui  esercizio  è avvenuta l’iscrizione all’albo, i relativi compensi sarebbero considerati come redditi di lavoro  autonomo,  con  conseguente  integrale  soggezione  degli  stessi  alla  relativa disciplina”.  Confermando,  quindi,  che  l’esercizio  di  qualsiasi  attività  professionale  è subordinato all’iscrizione al relativo Albo, all’apertura di una partita IVA ed a tutti gli obblighi fiscali e contributivi conseguenti, anche verso Inarcassa.
Si allega richiesta di chiarimenti del CNI e risposta da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4594 del 25.02.2015