Con la nota n. 13/Pres/2015 del 22 gennaio 2015 sono stati chiesti chiarimenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito alla nota n. 448 – novembre 2014 del centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).
Con tale documento il CNI prende in considerazione il caso di un soggetto iscritto ad un albo professione e titolare di un rapporto di lavoro dipendente, al quale si “garantisce” la possibilità di svolgere, senza obbligo di apertura della partita IVA, collaborazioni definite “occasionali”, per le quali non è richiesto il rispetto né del limite temporale (30 giorni), né di quello economico (pari a 5.000).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il protocollo n. 4594 del 25 febbraio 2015, ha precisato “che, nel caso rappresentato (dal CNI), qualora l’attività svolta dal soggetto rientrasse tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l’iscrizione all’albo, i relativi compensi sarebbero considerati come redditi di lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina”. Confermando, quindi, che l’esercizio di qualsiasi attività professionale è subordinato all’iscrizione al relativo Albo, all’apertura di una partita IVA ed a tutti gli obblighi fiscali e contributivi conseguenti, anche verso Inarcassa.
Si allega richiesta di chiarimenti del CNI e risposta da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4594 del 25.02.2015