Versione stampabile | pubblicato il 10 Dicembre 2013

Quota iscrizione per l’anno in corso

La scadenza per il pagamento della quota d’iscrizione all’Albo, per l’anno 2015, è il 28 FEBBRAIO 2015.

Le quote, ridotte solo per quest’anno rispetto all’anno precedente e le modalità di pagamento sono di seguito specificate:

  • Per tutti gli Iscritti all’Albo fino all’anno 2012 compreso:                 €  250,00
  • Per tutti gli Iscritti all’Albo a partire dall’anno 2013 compreso:         €  200,00
    Quota ridotta per il primo anno di iscrizione e per i due successivi
  • Per coloro che si iscrivono nel 2° semestre il contributo è ulteriormente ridotto a   € 100,00

Modalità di riscossione:

bollettino postale:  conto corrente n. 10400596
                            intestato a: Ordine degli Architetti P.P.C. Provincia di Pordenone
                            p.tta Ado Furlan n. 2/8 – 33170 – Pordenone.

bonifico bancario:  IBAN IT 97 M 08356 12500 000000039045
                           Banca di Credito Cooperativo Pordenonese SCRL – Agenzia di Pordenone
                           intestato a: Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pordenone

Avendo riscontrato negli anni scorsi che spesso nella ricevuta del versamento non appare il nominativo dell’Iscritto, ma quello del cointestatario del conto, raccomandiamo agli Iscritti di effettuare il versamento indicando nella causale nome e cognome dell’iscritto.

Mancato versamento
Il mancato pagamento del contributo, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall’Ordine ma, al contrario, può dar luogo a giudizio disciplinare a norma dell’art. 50 del R.D. 2537/1925.
Riportiamo integralmente l’art. 3 del Nuovo Regolamento Gestione Quote approvato da questo Consiglio in data 20.12.2011 ed aggiornato in data 04.12.2014:
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3)   MANCATO VERSAMENTO NEI TERMINI STABILITI

1. Decorso inutilmente il termine di adempimento così come stabilito dall’art. 2, l’iscritto moroso dovrà corrispondere, oltre all’importo del contributo dovuto, una somma ulteriore rappresentata dagli interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo effettivo e dalle spese vive amministrative sostenute per la gestione dell’omesso pagamento.
2. Per non intraprendere provvedimenti disciplinari riconducibili a dimenticanze od incomprensione, la procedura che viene adottata dall’Ordine in caso di mancato versamento nei termini e modi di cui all’art. 2, sarà la seguente:

a) entro trenta giorni dopo la scadenza del termine fissato ex art. 2, l’Ordine provvederà ad inviare all’iscritto moroso una prima comunicazione, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R, sollecitando il pagamento della quota, con l’aggravio degli interessi legali e le spese amministrative di cui all’art. 2, e indicando una nuova data di scadenza;
b) una volta spirato il termine di cui alla precedente lett. a) senza che l’iscritto abbia pagato quanto indicato alla lettera a), l’Ordine provvederà entro ulteriori trenta giorni ad inviare un secondo sollecito, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R nel quale saranno indicati i nuovi importi e la nuova scadenza;
c) decorso inutilmente anche il temine di cui alla lettera b), il Consiglio dell’Ordine comunicherà al Consiglio di Disciplina l’elenco dei morosi. Il Presidente del Consiglio di Disciplina assegnerà ad un Collegio la questione disciplinare. Questo avvierà il procedimento disciplinare secondo quanto previsto dagli artt. 43 e seguenti del R.D. 23.10.1925 N. 2537, che potrà concludersi con la sospensione a tempo indeterminato dell’iscritto e l’avvio della procedura per la riscossione coatta delle somme dovute dall’iscritto.
d) dal momento della comunicazione al Consiglio di Disciplina, di cui alla lettera c), ogni decisione in merito non potrà che essere presa che dallo stesso Consiglio di Disciplina nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 – Podestà disciplinare – e nei limiti previsti dalla norma.

3. L’iscritto che ometta il pagamento del contributo d’iscrizione nel termine di cui all’art. 2, già dal primo avviso di sollecito di cui all’art. 3, co. 2, lett. a), non potrà essere nominato nelle commissioni e non potrà godere di alcun servizio fornito dall’Ordine (quali ad esempio: convenzioni, europaconcorsi,  ecc.)

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Si allega regolamento gestione quote modificato ed approvato nella seduta di Consiglio del 09.02.2015.